CONTE SRL

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.LGS. 231/2001

00_MOG_Parte Generale_Conte srl
Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/2001
CONTE S.R.L.
PARTE GENERALE
Documento approvato con verbale MOG_Parte Generale_Conte s.r.l. Rev. 1
dell’Organo Amministrativo del ---
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
INDICE PROVVISORIO
Introduzione
1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa
2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate
2.1 Gli elementi positivi di fattispecie
2.2 L’elenco dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell’Ente
2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie
2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato
2.5 Le sanzioni
3. Descrizione della realtà aziendale
3.1 Conte s.r.l.
3.2 I servizi offerti
3.3Modello di governance
3.4 Struttura organizzativa:
4. Il Modello organizzativo adottato dalla Società
4.1 Adozione e approvazione del Modello
4.2 Finalità del Modello e Codice Etico a confronto
4.3 Destinatari del Modello
4.4 Modifiche e aggiornamenti
5. L’ Organismo di Vigilanza
5.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza interno - “OdV”
5.2 Funzioni e poteri
5.3 Revoca dell’OdV – Cause di sospensione - Temporaneo impedimento –
Responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza.
Temporaneo impedimento OdV.
Responsabilità attribuite all’OdV.
5.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari
5.5 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie
5.6 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni
5.7 Statuto dell’Organismo di Vigilanza
6. Il sistema disciplinare
6.1 Principi generali
6.2 Il sistema disciplinare
7. Formazione e diffusione del modello
7.1 Formazione dei dipendenti
7.2 Collaboratori Esterni e Partner
7.3 Identificazioni aree di rischio e sistema di controllo
8. Rappresentanza dell’ente
9. Segnalazione di condotte illecite
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Introduzione
La Società Conte s.r.l, nella consapevolezza dell’esigenza di diffondere e consolidare
la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare
condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della
posizione e dell’immagine proprie e delle aspettative dei soci, ha adottato un “Modello di
organizzazione, gestione e controllo” in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito
“Modello”), come meglio illustrato nel cap. IV seguente.
Costituita nell’anno 2000, la Conte s.r.l. opera con continuità come impresa che si
occupa di ricerca, progettazione, integrazione e produzione di hardware e software; di
ricerca, progettazione, integrazione, produzione, assemblaggio, commercio, installazione,
manutenzione di prodotti e servizi inerenti alla tecnologia dell’informazione e delle
telecomunicazioni; di progettazione ed installazione di reti locali e sistemi per la rilevazioni
delle presenze; di progettazione, fornitura ed installazione di ambienti operativi e direzionali
chiavi in mano, nonché impianti audio-visivi per conferenze; commercializzazione di ogni
prodotto da ufficio: mobili ed arredi, stampanti, plotter, registratori di cassa e sistemi
integrati, rilevatori presenze, fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo e qualsiasi
tipo di accessori per l’ufficio e le predette attrezzature.
Pioniera nel settore, ha acquisito una cospicua solidità nel mercato di riferimento ed
ottime credenziali tali da permettere di svolgere con professionalità il proprio operato,
rimanendo sempre sensibile alle variazioni del sistema legislativo e con l’obiettivo di
assicurare ai clienti e alle aziende partner un servizio che segue i più alti standard di qualità
ed efficienza.
L’organizzazione aziendale, con i compiti così come verranno pi ù dettagliatamente
specificati nelle Parti Speciali e nei Protocolli di Prevenzione, si può brevemente riassumere
quanto segue.
A capo dell’azienda vi è un Amministratore Unico sotto il quale si diramano le
seguenti tre aree: Amministrazione, Commerciale e Tecnica. L’area amministrativa,
strutturata in un Ufficio Amministrazione che fa riferimento all’Amministratore Unico, è
composto da più dipendenti. Le altre due aree di riferimento sono tra di loro in continua
comunicazione ed all’interno delle stesse sono individuati il Responsabile Commerciale ed il
Responsabile Tecnico, i quali riferiscono direttamente all’Amministratore Unico e
collaborano con l’Ufficio Amministrazione.
Nello specifico, il Responsabile Tecnico supervisione l’area IT dell’azienda e l’area
inerente ai misuratori elettronici.
Per ultimo, la struttura aziendale prevede la formazione di strutture ad hoc in caso di
cd. Progetti Speciali – progetti particolarmente complessi, nuovi e da sviluppare, ovvero
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commesse che determinano una particolare attenzione nella gestione, ecc. – gestiti
dall’Amministratore per il tramite di Delegati al Progetto che si occupano di tutta la parte
realizzativa.
La struttura “ordinaria”, nel caso dei Progetti Speciali, non muta la propria forma e si
adatta alle necessità del Progetto, motivo per il quale i vari Responsabili svolgono
contemporaneamente la loro funzione ordinaria e quella speciale, ove compatibile.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, Conte s.r.l. ha proceduto all’analisi
delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del
Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria, in quanto applicabili.
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organo amministrativo di Conte s.r.l.,
con formale delibera, ha nominato l’“Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” (di
seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”), con il compito di vigilare sul funzionamento,
sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
Il Modello si compone di una “Parte Generale”, volta a disciplinarne la funzione,
l’ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni
dell’Organismo di Vigilanza.
Segue una “Parte Speciale” che contiene i principi e le regole interne di
organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di
quei reati indicati dal Decreto che possono astrattamente essere commessi nell’ambito dello
svolgimento delle attività della Società, così come individuati a seguito del Risk Assessment
condotto.
Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività
di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di
principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la “Parte Speciale”, in
considerazione del suo particolare contenuto, è suscettibile invece di periodici
aggiornamenti, soprattutto al variare della dinamica societaria (cambiamenti
nell’organigramma, nel business, etc.); l’evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una
possibile ulteriore estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative,
risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – potrà, invece,
rendere necessaria la integrazione del Modello sia nella “Parte Generale” che nella “Parte
Speciale”.
1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, la
Legge o il Decreto), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
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dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”, si è inteso adeguare la normativa italiana,
in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali
sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995
sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del
26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea
che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
La nuova normativa ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di
responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-
penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel
loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione
apicale o subordinata.
I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come
segue:
a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali Legge trova
applicazione;
b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa
Legge, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate
all’interno dell’Ente;
d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un modello organizzativo
idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte
di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di
iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’Ente (o l’insufficiente
vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del
soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.
In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di
ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il
cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un
soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto
di una presunzione semplice (iuris tantum), fatta salva la facoltà dell’ente di fornire la prova
contraria (c.d. inversione dell’onere della prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a
sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali
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spiccano per importanza quelle pecuniarie (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle
interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell’attività).
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia, nei suoi tratti fondamentali,
il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale;
del pari, a dispetto del nomen iuris adottato, l’intero contesto sostanziale in cui la Legge si
inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.
L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24,
25 e 26 della Legge, è stato successivamente esteso, con modifica della stessa Legge, dalle
seguenti norme:
- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l’art. 25-bis «Falsità in
monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter «Reati
societari»; Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art. 25-quater «Delitti con finalità
di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico»;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l’art. 25-quinquies «Delitti contro la
personalità individuale»;
- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l’art. 25-sexies «Abusi di mercato»;
- Art. 10, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha introdotto i «reati transnazionali»;
- Art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l’art. 25-septies «Omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro»;
- Art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l’art.25-octies
«Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- Art. 7, comma 1 L. 18 marzo 2008 n. 48 che ha introdotto l’art. 24-bis «Reati
informatici»;
- Art. 2, L. 15 luglio 2009 n.94, che ha introdotto l’art. 24-ter «Delitti di criminalità
organizzata»;
- Art. 15, Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha integrato l’art. 25-bis ampliandolo ai reati
di «Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi» ed ha
introdotto l’art. 25-bis 1, «Reati contro l’industria e il commercio» e l’art. 25-novies «Reati in
materia di violazione del diritto d’autore»;
- Art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha introdotto l’art. 25-decies «Induzione a
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria»;
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela
penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi che ha introdotto l’art. 25-
undecies;
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- D. Lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies
"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- L. 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto il «reato di induzione indebita a dare
o promettere utilità» all’art. 25 e il reato di «corruzione tra i privati» all’art. 25-ter, comma 1,
lettera s-bis;
- Art. 3, Legge 186 del 15 dicembre 2014 che ha introdotto l’autoriciclaggio tra i reati
previsti dall’art. 25-octies;
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha integrato e novellato l’art. 25-undecies sui
reati ambientali;
- Art. 12, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha introdotto modifiche in relazione ai
reati societari;
- Art. 6, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che ha introdotto il reato di
“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” tra i reati previsti dall’art. 25-quinquies;
- D. Lgs. n. 38/2017 che ha modificato il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
incidendo sull’art. 25 ter, comma 1, del D.lgs. 231/2001;
- Legge n.161 del 17 ottobre 2017 che all’art. 30 comma 4 introduce sanzioni
pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito
e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998
(T.U. immigrazione), integrando l’art. 25-duodecies;
- Legge n. 167 del 20 novembre 2017 che ha inserito i reati di “razzismo e xenofobia”,
ai sensi dell’art. 25-terdecies;
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che introduce all’art. 25, tra i reati presupposto, il
Traffico di Influenze Illecite di cui all’art. 346-bis c.p;
- Legge n. 39/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019, che ha
introdotto i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs.
231/2001);
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,
che ha introdotto i reati tributari all’art. 25-quinquiesdecies;
- D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020,, che ha introdotto i reati previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 all’articolo 25-octiesdecies;
- D. Lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021, che ha introdotto i delitti previsti dal codice
penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti all’art. 25-octies.1;
- Legge n. 22 del 9 marzo 2022, che ha introdotto i delitti contro il patrimonio
culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
e paesaggistici agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies
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Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la Legge si applica allo stato ai seguenti
reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:
• Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
• Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
• Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25);
• Reati di falso nummario (art. 25 bis);
• Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
• Reati societari (art. 25 ter);
• Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater);
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
• Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
• Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
• Reati transnazionali (L. 146/2006);
• Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 25 octies);
• Reati in materia di diritto d’autore (art. 25 novies);
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziaria (art. 25 decies);
• Reati ambientali (art. 25 undecies);
• Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25
duodecies);
• Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
• Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
• Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
• Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(articolo 25-octiesdecies);
• Reati previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai
contanti (art. 25-octies.1);
• Delitti contro il patrimonio culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e
devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-
duodevicies);
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Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun
reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto
indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società.
I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.
2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate
2.1 Gli elementi positivi di fattispecie
La fattispecie cui la Legge collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità
da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi
positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi
negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un’esimente: cfr. il paragrafo 2.3).
Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che la Legge si
applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a
qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta
eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici non economici.
Ciò posto, la responsabilità prevista dalla Legge a carico dell’Ente scatta qualora sia
stato commesso un reato che:
a) risulti compreso tra quelli indicati dalla Legge nell’apposito elenco (qui di seguito,
per brevità, un Reato);
b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente ,
salvo che in quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo
del reo o di terzi;
c) sia stato realizzato da una persona fisica :
1. in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e
il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
2. sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito,
per brevità, Soggetto Subordinato).
2.2 L’elenco dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell’Ente
Per effetto delle successive modifiche apportate alla Legge, risultano attualmente
assoggettati all’applicazione di quest’ultima i seguenti Reati, in forma consumata e,
relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata.
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La responsabilità da reato dell’Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso
due distinte cornici normative; la prima, di matrice soggettiva, è relativa all’individuazione
dei soggetti le cui condotte di reato abbiano rilievo in riferimento alle funzioni da loro svolte
nell’Ente. La seconda, di carattere oggettivo, è relativa, invece, al collegamento funzionale
tra la responsabilità dell’Ente e la realizzazione dei reati previsti nel Decreto, da parte dei
soggetti in esso individuati, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo. Occorre
chiarire, infatti, che la responsabilità amministrativa dell’Ente non è configurabile in
conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell’ordinamento, bensì solo con
riferimento alle fattispecie criminose, espressamente e tassativamente indicate dal
Legislatore (che comunque, come evidenziato, vanno sempre più ampliandosi).
L’Ente, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio da:
- persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. “apicali” (rappresentanza,
amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne
esercitino, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 d.lgs. n.231/2001
- persone fisiche cc.dd. “sottoposte” alla direzione o vigilanza dei soggetti
sopraindicati (ex art. 5 d.lgs. n.231/2001), ovvero i dipendenti dell’Ente.
Con riferimento all’ambito oggettivo del reato, la responsabilità dell’Ente sussiste
solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la
clausola di tassatività dettata dall’art. 2 d. lgs. n. 231/01.
Il novero dei reati – presupposto della responsabilità dell’Ente – è quello individuato
dalla cd. parte speciale del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25 (come
modificato dalla L. 3/2019), 25 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies,
25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25undecies (come modificato dalla L. 68/15), 25
duodecies (inserito dalla L. 109/12), 25terdecies (inserito con L.167/2017), 25 quaterdecies,
25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies; si consideri, altresì, che l’art. 4 del d. lgs. 231/01
prevede e disciplina la responsabilità della società per reati commessi all’estero (reati
transnazionali) così di fatto ricomprendendo nel novero dei reati presupposto anche i reati
associativi (artt. 416 e 46 bis c.p., 291 quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/90, art. 12 d. lgs.
286/1998 (T.U . Immigrazione), art. 377 bis c.p., art. 378 c.p..
In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della
responsabilità dell’Ente previsti dai predetti articoli sono i seguenti:
A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.24, D.Lgs. n.
231/200; art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla L. n. 190/2012).
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o
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di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e aiuti comunitari al settore agricolo –
art. 24, D.Lgs. n. 231/2001.
 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o
nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è
aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.
 Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da
altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività
di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende
gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000.
 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 316 ter c.p.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro
anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio
con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro
anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono
superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a
euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo
del beneficio conseguito.
 Truffa - art. 640 c.p.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032 [art. 29 c.p.]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni
e della multa da euro 309 a euro 1.549 artt. 29, 63 c.p.: se il fatto è commesso a danno dello
Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
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pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità
[artt. 649, 661 c.p.; art. 162 c.p.m.p.]; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra
circostanza aggravante. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art.
640 bis c.p.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee.
 Frode informatica - art. 640 ter c.p.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro
1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo
640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000
se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o
più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.
 Aiuti comunitari al settore agricolo - art. 2 L. 898/1986
Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640- bis del Codice
penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per
sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale
o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione
amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente
comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo
agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le
quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico
di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base
della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo
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indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione
che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. n.
231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008).
 Frode informatica del certificatore di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da
uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con
abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa
violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la
pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso
previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi
si procede d'ufficio. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia
probatoria - art. 491 bis c.p. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del
capo stesso concernenti gli atti pubblici.
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici - art. 615 quater c.p.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o
altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
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sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito
con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione
da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle
circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater.
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero
di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura,
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I
delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia,
si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del
sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'articolo 617 quater. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art.
635 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora,
cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso
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con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del
sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di
pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto
anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art.
635 quinquies c.p.
Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere,
in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico
di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della
reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ( ART . 24- TER , D . LGS . N . 231/2001 – ARTICOLO
AGGIUNTO DALLA L . N . 94/2009).
 Associazione di tipo mafioso anche straniere - art. 416 bis c.p.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto
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anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero
al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei
anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività
economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre
obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore
presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse
inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che
valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo (L. 203/91)
 Associazione per delinquere - art. 416 c.p.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di
dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,
601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis,
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comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da
quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei
casi previsti dal secondo comma.
 Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c.p.
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si
applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
 Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione - art. 630 c.p.
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a
trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal
reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il
colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente
che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà,
senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene
previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del
sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti
del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal
comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove
decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita
da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a
due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma
è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci
anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal
terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati
allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
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 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope – art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui
alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi
partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è
aumentata se il numero degli associati è di dieci o più se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei
casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata
quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate
o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del
codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi
per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato
è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è
richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato
dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito
al presente articolo.
 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o
parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo - art. 407,
co. 2, lett. a) numero 5, c.p.p..
D) PECULATO , PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL ’ ERRORE ALTRUI , CONCUSSIONE ,
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ , CORRUZIONE E ABUSO DI UFFICIO ( ART . 25,
D . LGS . N . 231/2001)
 Peculato – art. 314 c.p.
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile
altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si
applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo
scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis].
 Peculato mediante profitto dell'errore altrui – art. 316 c.p.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizi, il quale, nell'esercizio delle
funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o
per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli
interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
 Concussione - art. 317 c.p.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
 Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è
punito con la reclusione da uno a sei anni.
 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - art. 319 c.p.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da sei a dieci anni.
Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.: Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La
pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
 Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, c.p.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare
una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione
da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
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superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della
reclusione da otto a venti anni.
 Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione
da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette
denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino
a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno
o il profitto sono superiori a euro 100.000.
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico
servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Pene per il corruttore – art. 321 c.p.: Le pene stabilite nel primo comma
dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e
nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
il denaro o altra utilità.
 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art.
322 bis c.p.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si
applicano anche: ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari
e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità
europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone
comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che
istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione
europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio.
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della
Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo
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della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni
pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di
un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non
appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; a persone che esercitano
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il
fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni
economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o
finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
 Abuso di ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di
legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca
ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è
aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
E) FALSITÀ IN MONETE , IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO , IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI
O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ( ART . 25- BIS , D . LGS . N . 231/2001 - articolo aggiunto dal D.L. n.
350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente
modificato dalla L. n. 99/2009)
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate - art. 453 c.p.
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro
3.098: chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un
valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma
di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello
Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si
applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando
degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine
iniziale dello stesso è determinato.
 Alterazione di monete - art. 454 c.p.
Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone
in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette
alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -
art. 455 c.p.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio
dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in
circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene
stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate,
da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 1.032.
 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o
alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le
marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte
di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta
contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici
o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte
previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta
destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di
valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita
nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
 Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni – art. 473 c.p.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,
contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500
a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio
dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo
e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
F) DELITTI CONTRO L ’ INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 -
articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)
 Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o
turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa
da euro 103 a euro 1.032.
 Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p.
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da
due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata
in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
 Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati
nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o
alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono
state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli
articoli 473 e 474.
 Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre
anni o della multa non inferiore a euro 10. Vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine - art. 516 c.p. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come
genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a euro 1.032. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito,
se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale - art. 517 ter c.p.
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere
dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti
o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso
è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino
a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai
commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale. Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517 quater c.p. Chiunque
contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517
bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari.
G) REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs.
n. 61/2002 e successivamente modificato con L. 262/2005, L. 190/2012 e da ultimo con
L. 69/2015)
 False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge,
consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero
omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di
reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e
delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma
precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti
indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale
caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri
destinatari della comunicazione sociale.
 False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622, commi 1 e 2 c.c.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la
cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea;
le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema
multilaterale di negoziazione italiano;
le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
 Impedito controllo - art. 2625 c.c.
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono
o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai
soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno
e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.
 Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c.
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di
eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
 Illegale ripartizione di utili e riserve - art. 2627 c.c.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero
che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto
per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art.
2628 c.c.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La
stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano
o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere
la condotta, il reato è estinto.
 Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando
danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
 Omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c.
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto
sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993,
numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
 Formazione fittizia del capitale- art. 2632 c.c.
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
 Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. (modificato con Decreto Legislativo 15
marzo 2017 n. 38)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di
società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per
altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,
sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è
commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni
direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso
da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra
il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione
della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
 Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis c.c.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai
sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività
lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in
essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri,
anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per
compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della
persona offesa.
 Illecita influenza sull’assemblea - art. 2636 c.c.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
 Aggiotaggio - art. 2637 c.c.
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza - art.
2638, commi 1 e 2 c.c.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine
di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la
situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o
enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad
obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni
dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è
raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 584.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto
di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di
vigilanza.
H) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ’ ORDINE DEMOCRATICO -
art. 25- quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)
 Associazioni sovversive - art. 270 c.p.
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali
costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico
dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle
associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene
sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le
associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico - art.
270 bis c.p.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della
legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del
condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
 Assistenza agli associati - art. 270 ter c.p.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con
la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata
continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quater c.p. Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,
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anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è
punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona
arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.
 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art.
270 quinquies c.p.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o
metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo
acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo
periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle
condotte di cui all'articolo 270 sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o
istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270 quinquies.1 c.p.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater 1, raccoglie,
eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere
in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita
o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque
a dieci anni.
 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – art. 270 quinquies.2 c.p.
Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro,
sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 3.000 a euro 15.000.
 Condotte con finalità di terrorismo - art. 270 sexies c.p.
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale
e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e
sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto
internazionale vincolanti per l'Italia.
 Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla
vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non
inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se
dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena
della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la
pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano
funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle
loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel
caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di
anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
 Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280 bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo
compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di
dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si
intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare
importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee
legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti
dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per
l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114,
concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
 Atti di terrorismo nucleare – art. 280 ter c.p.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: procura a sé o ad altri materia radioattiva; crea un
ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto
pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si
applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi
chimici o batteriologici.
 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289 bis c.p.
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra
una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva
comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto
passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione
da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal
terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più
circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi
prevista dal terzo comma.
 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e
secondo - art. 302 c.p.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi
primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o]1
l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è
accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è
aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o
telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per
il delitto al quale si riferisce la istigazione.
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 Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è
commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia,
la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si
riferisce l'accordo.
 Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare
all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se
l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.
 Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p.
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda
armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò
solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a
nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita
per i promotori.
 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata – art. 307 c.p.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle
persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è
punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata
continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i
discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le
sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di
prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia
prole.
 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo – art. 1, L.n.
342/1976.
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di
un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al
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dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena
è aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni
personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio Si applica la pena della reclusione
da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.
 Danneggiamento delle installazioni a terra – art. 2, L. n. 342/1976
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra
relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate
nell'articolo precedente.
 Sanzioni – art. 3, L. n. 422/1989
Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione
fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro
anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della
navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: distrugge o
danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; distrugge o danneggia gravemente
attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; commette atti di
violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione. Chiunque
minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito
con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai
commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. Chiunque nel
commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è
punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene
indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come
più grave reato da altra disposizione di legge.
 Pentimento operoso – art. 5, D.Lgs. n. 625/1979
Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è
punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova
determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali
concorrenti.
 Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica
- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo -
New York 9/12/1999.
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Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi
mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie
fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al
fine di commettere: un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei
trattati enumerati nell’allegato;
ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra
persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato
quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o
a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal
compiere, un atto qualsiasi.
Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell’allegato di cui al
comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente
Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale
dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa
notifica al depositario.
Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell’allegato, può
fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non
occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai
commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1
del presente articolo.
Commette altresì reato chiunque: partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi
dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei
paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente
articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.
Tale contributo deve essere deliberato e deve:
- sia mirare ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se
tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo;
- sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
 Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica
- art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6/2/1980 n. 15
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Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la
circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di
pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice
penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da
quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
I) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - art. 25- quater.1, D.Lgs. n.
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)
 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis c.p.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi
genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente
articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello
stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le
funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo
comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre
a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo
comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso
all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino
italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del
Ministro della giustizia.
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L) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001
(articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D.
Lgs. 39/2014 e L. 199/2016)
 Riduzione o mantenimento in schiavitù - art. 600 c.p.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o
comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a
sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione
o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione
di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
 Prostituzione minorile - art. 600 bis c.p.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro
150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di
età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici
e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi,
è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
 Pornografia minorile - art. 600 ter c.p.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro
240.000 chiunque: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto
a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae
altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di
cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma,
con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro
51.645.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede
ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti
minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500
a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività
sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un
minore di anni diciotto per scopi sessuali.
 Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si
procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto
sia di ingente quantità.
 Pornografia virtuale - 600 quater.1 (aggiunto dall’art. 10, Legge 06.02.2006, n.
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Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione
fa apparire come vere situazioni non reali.
 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art.
600 quinquies c.p.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
 Tratta di persone - art. 601 c.p.
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel
territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla
persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza,
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità
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fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi
alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo
comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
 Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una
persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione
da otto a venti anni.
 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603 bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega
manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo
i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti
sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque
a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del
presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti
condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e
qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro,
ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza
di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni
alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo
alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o
più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto
esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
 Adescamento di minorenni - 609 undecies c.p.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e
600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600
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quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici,
è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per
adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti
o mezzi di comunicazione.
M) ABUSI DI MERCATO - ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001 (ARTICOLO AGGIUNTO
DALLA L. N. 62/2005)
• Abuso di informazioni privilegiate – art. 184, D.Lgs. n. 58/1998
È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro
tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della
partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una
professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre
operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell'ufficio;
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose
compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel
caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),
numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e
duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di
cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
 Manipolazione del mercato – art. 185, D.Lgs. n. 58/1998
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Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro cinque milioni.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di
operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero
2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno
e dell'arresto fino a tre anni.
N) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - art. 25-septies, D.Lgs. n.
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con
D.Lgs. 81/2008)
 Omicidio colposo - art. 589 c.p.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni
di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
 Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da
euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa
da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre
mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è
della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
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non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo
nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
O) RICETTAZIONE , RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO , BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA , NONCHÈ AUTORICICLAGGIO - art. 25- octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo
aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)
 Ricettazione – art. 648 c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad
otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628,
terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di
furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7 bis). La pena è della reclusione
sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da
cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi
una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
 Riciclaggio - art. 648 bis c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648.
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000
a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
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professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
 Autoriciclaggio - art. 648 ter 1 c.p.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a
euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non
colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali
o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto,
in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si
applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le
altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui
all'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento
personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare
che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 648.
P) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D ’ AUTORE - art. 25 novies, D.Lgs. n.
231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L.
116/2009 e con D.Lgs. 121/2011)
 Art. 171, comma I, lett. a) bis, Legge n. 633/1941
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da
euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
 Art. 171, comma III, Legge n. 633/1941
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La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se
i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o
altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla
reputazione dell'autore.
 Art. 171 bis, comma I, Legge n. 633/1941
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il
fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
 Art. 171 bis, comma II, Legge n. 633/1941
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
 5. Art. 171 ter, Legge n. 633/1941
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: abusivamente
duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla
duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
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distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); detiene per la vendita o la distribuzione, pone
in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso
condizionato;
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono
l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o
facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle
applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi
e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai
quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro
15.493 chiunque:
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riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; promuove o organizza le attività
illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
 Art. 171 septies, Legge n. 633/1941
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: ai produttori o
importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
 Art. 171 octies, Legge n. 633/1941
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si
intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane
o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
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selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è
di rilevante gravità.
Q) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - art. 25-decies, D.Lgs. n.
231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011)
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria - art. 377 bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non
rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
R) REATI AMBIENTALI – art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto
dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)
 Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis Inquinamento ambientale
- art. 452 bis c.p.
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento
significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo
o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno
di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
 Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
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l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione
della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o
esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno
di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
 Delitti colposi contro l’ambiente - art. 452 quinquies c.p.
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le
pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla
commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento
ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies
c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista,
riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è
aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque
o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema,
della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è
aumentata fino alla metà.
 Circostanze aggravanti - 452 octies c.p.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente,
allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal
medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei
delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi
pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono
aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che
esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p.
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti,
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è
punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari
appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000
euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto - art. 733 bis
c.p. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.
S) LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N . 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in
Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché'
norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili
che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.)
 Art. 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito (con l'arresto da
sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del
9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle
specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a)
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11,
comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità
degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
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esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e
del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente
della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una
prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in
contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e
successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o
detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da
uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato
suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3.
L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati
da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni, ((è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)).
Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la
confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.
 Art. 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito (con l'ammenda
da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno), chiunque, in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie
elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a)
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11,
comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità
degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente
della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una
prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in
contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o
detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del
Regolamento. (2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi
e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi).
3: L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo
stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione
delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997,
e successive modificazioni, (è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro
quindicimila). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello
Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.
4: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di
importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio,
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che
omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità
dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, (è punito con la sanzione amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila).
5: L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla
presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
 Art. 3 bis: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d),
e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una
licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con
quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.)
 Art. 6: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed
esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano
pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di
cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì
opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine
della protezione delle specie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di
mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono
tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le
autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa
verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell’incolumità pubblica. ((4. Chiunque contravviene
alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
euro quindicimila a euro trecentomila)). ((5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila)). 6.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini
zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei
dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali
fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre
faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di
salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca
iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di
idoneità da parte della commissione.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili - D.Lgs. n. 152/2006 art. 137.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque
apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1
riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da
5.000 euro a 52.000 euro. 3.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-
quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5
e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107,
comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in
automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è
punito con la pena di cui al comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati
anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato
5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila
euro.
Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento
delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti
dallo stesso comma.
Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui
all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si
tratta di rifiuti pericolosi.
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Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del
soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113,
comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai
sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda
da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico
previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88,
commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità
delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. Si applica sempre
la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di
navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente
innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché
in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi
previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a
norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila
o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
 Attività di gestione rifiuti non autorizzata - D.Lgs. n. 152/2006 art. 256
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque
effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: con la
pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
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ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque
realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica
abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza
dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera
b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantità equivalenti.
Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e
13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni
di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9
Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro
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il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di
partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee - D.Lgs. n. 152/2006, art. 257
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno
o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica
in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento
di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di
cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o
con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose.
 Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 259, comma 1
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi
dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di
rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3,
lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena
è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori
e dei formulari - D.Lgs. n. 152/2006 art. 258, comma 4, secondo periodo 4.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da milleseicento euroa diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del
codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a
chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di
un certificato falso durante il trasporto.
 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452
quaterdecies c.p.
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
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importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può
subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del
danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che
costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee
al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne
ordina la confisca.
 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - D.Lgs. n.
152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della
tracciabilità dei rifiuti.
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia
cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della
normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei
rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si
applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di
analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea
della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena
prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. Sanzioni - D.Lgs.
n. 152/2006, art. 279, comma 5
Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni
sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno
stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da
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due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito
chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale
senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorità competente.
Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti
imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono
contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette
in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva
comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272,
comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue
euro.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non
comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269,
comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno
se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori
limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie
ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto
fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia
soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni
dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatre euro a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione
provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la
regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle
autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.
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 Inquinamento doloso provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 8
commi 1 e 2
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le
disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
euro 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si
applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si
considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
 Inquinamento colposo provocato dalle navi – D.Lgs. n. 202/2007, art.
9 commi 1 e 2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si
applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il
danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta
di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – L. n.
549/1993, art. 3, comma 7.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini
produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la
revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente
illecito.
T) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - ART . 25-
DUODECIES , D . LGS . N . 231/2001 ( ARTICOLO AGGIUNTO DAL D . LGS . N . 109/2012)
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-
ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina
o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone;
la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità
per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti;
gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter.
La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento; sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato- art. 22, comma 12
bis, D.Lgs. n. 286/1998.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo
alla metà:
se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
T) RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]
 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e
religiosa – art. 604 bis.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: con la reclusione fino ad un
anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; con la reclusione da sei mesi
a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri
scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta
assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza,
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione
da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero
l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si
fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o
sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini
di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
U) REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies, D. lgs. n. 231/2001) E CONTRABBANDO
(art. articolo 25 sexiesdecies, D. lgs. n. 231/2001)
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 Art. 2 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per
operazioni inesistenti
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili
obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis.Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si
applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
 Art. 3 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo
operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti
falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore
l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o
crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a)l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b)l'ammontare complessivo
degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero
qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione
dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o
comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti
sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi
fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi
attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi
attivi inferiori a quelli reali.
 Art.4 D.Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a
quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
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Conte s.r.l.
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aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,
congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte,
a euro centomila; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è
superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della
non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente
esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel
bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di
elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le
valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella
verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
 Art. 5 D.L.gs. 74/2000: Dichiarazione omessa
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte ad euro cinquantamila.
1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta,
essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle
ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2 Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la
dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta
o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
 Art. 8 D. Lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il
rilascio di più' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo
di imposta si considera come un solo reato.
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
1 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per
periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni.
 Art. 10 D. Lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti
contabili
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a
sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.
 Art. 10 quater D.L.gs. 74/2000: Indebita compensazione
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila
euro.
 Art. 11 D. Lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica
la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per
sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella
documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare
complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
 Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 (Testo Unico Doganale) Nel T.U. Doganale, agli artt. 36 e ss., sono elencati i presupposti
che danno origine al delitto di contrabbandando, inteso come “la condotta di chi introduce
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Conte s.r.l.
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nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono
sottoposte ai diritti di confine”.
Nello specifico, dagli artt. 282 a 301, vengono individuate le specifiche ipotesi del
reato di contrabbando:
Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e
gli spazi doganali)
Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni
doganali)
Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di
diritti).
Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri)
Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri)
Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto
accertamento dell’oggetto del reato)
Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e
gli spazi doganali)
Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni
doganali)
Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
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Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di
diritti).
Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri)
Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri)
Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto
accertamento dell’oggetto del reato)
Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i
10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).
V) RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO -
ART . 12, L . N . 9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito
della filiera degli oli vergini di oliva)
 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - art. 440 c.p.
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima
che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica,
sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate – art. 442 c.p.
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque,
sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in
modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti
articoli.
 Commercio di sostanze alimentari nocive – art. 444 c.p.
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose
alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 51.
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La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le
acquista o le riceve.
 Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,
contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500
a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art.
474 c.p.
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio
dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
 Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre
anni o della multa non inferiore a euro 10.
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 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516
c.p.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro
1.032.
 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito,
se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari – art. 517 quater c.p.
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette
comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni
contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517
bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari.
Z) REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la
responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità
transnazionale]
 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-
ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
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l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina
o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone;
la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità
per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti;
gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter.
La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope – art. 74, D.P.R. n. 309/1990
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui
alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La
pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di
reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità
di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo
73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti.
Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca
di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.
162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri – art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano
o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La
pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d)
od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei
casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite
da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi
per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la
individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con
offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non
rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 Favoreggiamento personale – art. 378 c.p.
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno
a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale
internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni
caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di
contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non
è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
 Associazione per delinquere - art. 416 c.p.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601,
601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis,
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in
danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da
quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei
casi previsti dal secondo comma.
 Associazione di tipo mafioso anche straniere - art. 416 bis c.p.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero
al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni
nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti,
le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze
di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso,
le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di
appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso.
AA) DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25- octies.1, D. Lgs n. 231/01):
 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai
contanti – art. 493- ter c.p.
Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i
documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o
documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di
pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al
primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro
e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso
delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di
polizia che ne facciano richiesta.
 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai
contanti – art. 493- quater c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di
consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento
diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a
disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono
costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata
la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti,
nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile,
la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
 Frode informatica, nell’ipotesi aggravata della realizzazione di un
trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale – art. 640- ter, co. 2
c.p.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal
numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento
di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600
a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in
danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze
previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di
circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7
BB) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E I REATI DI RICICLAGGIO DI BENI
CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI (artt. 25- septiesdecies e 25- duodevicies, D. Lgs n. 231/01)
Art. 518- bis c.p. (Furto di beni culturali);
Art. 518- ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali);
Art. 518- quarter c.p. (Ricettazione di beni culturali);
Art. 518- sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali);
Art. 518- octies c.p. (Falsificazione di scrittura private relativa a beni culturali);
Art. 518- novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
Art. 518- decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali);
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Art. 518- undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);
Art. 518- duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
Art. 518- terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);
Art. 518- quarterdecies c.p. (Contraffazione di opere d’arte).
M ODIFICHE APPORTATE DALLA L EGGE “S PAZZA CORROTTI ”
Appare opportuno effettuare un cenno specifico alla normativa in tema di corruzione
e alle modifiche apportate da ultimo all’art. 25 e 51 del D. Lgs. 231/2001 con la Legge n.
3/2019 (nota come “Spazza corrotti”):
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di
cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti
indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato
commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo
grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive
hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;.
Ancora, all'articolo 51:
al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato
dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
S PECIFICHE PRESCRIZIONI SU ANTIRICICLAGGIO E RICETTAZIONE
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), all’art. 63, ha esteso l’ambito
applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per “qualsiasi tipologia di società”.
Questa estensione è avvenuta mediante l’introduzione dell’art. 25 octies del d.lgs. 231/2001,
richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli
articoli 648, 648bis e 648ter del codice penale (anche come modificato dall’art. 3 comma 5
della L. 186/2014 che ha elevato i minimi edittali di pena previsti per dette fattispecie ed ha
inserito nel codice penale l’art. 648 ter1 in tema di ‘autoriciclaggio’). Accanto ai destinatari
principali previsti dal d. lgs. 231/2007 quali le imprese finanziarie indicate all’art.11 (istituti
bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) e le figure professionali
specificate agli art. 12 e 13 nonché gli altri soggetti di cui all’art. 14, per quanto attiene
l’insieme degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela,
registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è in via indiretta assoggettata ogni tipo
di impresa, che oltre all’adozione del modello rimane obbligata a garantirne
l’aggiornamento con i nuovi reati.
La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007 interessa in
misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).
Ciò si spiega, in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell’ambito delle imprese
finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali dall’altro: oggetto di attività per
le prime, strumento dell’attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell’economia
legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in
senso lato) dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto
attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.
Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648 bis c.p., 648 ter e 648 ter 1 c.p., lo scopo
dell’incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i
capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali “depurati" e
perciò investibili anche in attività economico-produttive legali. In maniera equivalente
riguardo alla previsione di cui all’art. 25octies D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente
equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che gli Enti
possano essere utilizzati quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi
per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare nella loro
attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.
La società, pertanto, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come
“impresa strumentalizzata non criminale”. Un Ente, qualsiasi sia la sua natura (commerciale
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
o industriale), pur operando secondo criteri di economicità e privo di un collegamento
diretto alla criminalità organizzata, rientra in questa categoria, se il delitto-presupposto del
riciclaggio/reimpiego è originato all’esterno dell’Ente.
In questo caso l’Ente è caratterizzato da una colpa, per così dire, “di organizzazione”
che ha consentito l’instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave
colpa “di reazione”, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l’interesse o il
vantaggio per l’Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto
presupposto e riciclata o reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso,
commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto
equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga, ma regolare operazione.
La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere
definita riciclaggio monetario. Il riciclaggio monetario si caratterizza per la movimentazione
materiale del denaro liquido. L’impianto normativo previsto dal D.lgs. 112/2008, sì come
novellato da ultimo dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, risulta prevedere puntuali
limitazioni in merito a: trasferimento di denaro contante; utilizzo ed emissione di assegni;
utilizzo dei libretti di deposito bancari, ovvero postali al portatore. Non è un caso che la
prima diffusa risposta dei sistemi normativi statuali ha contemplato, in primo luogo, il divieto
di effettuare operazioni per contanti oltre determinati importi. Oggi costituisce regola
generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell’uso di contanti per qualsiasi tipo
di transazione di elevato rilievo economico.
Ne è testimonianza la progressive limitazioni degli strumenti di pagamento ed all’uso
del contante previste dalla normativa.
La legge 214/2011 ha stabilito che tutti gli assegni a partire da 1.000 euro in su non
possono essere trasferibili.
Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la
trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.
M ODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS . 75/2020
Il provvedimento più recente in materia apporta significative modifiche ad alcune
ipotesi di reato previste nel codice penale e in leggi speciali (già rilevanti ex lege 231) ed
amplia il catalogo dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.
In particolare, per i delitti di cui all’art. 316 c.p. – peculato mediante profitto
dell’errore altrui -, art. 316 ter c.p. – indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato –
e art. 319 quater c.p.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
induzione indebita a dare o promettere utilità – viene introdotta una nuova e
specifica circostanza aggravante che si configura se il fatto offende gli interessi finanziari
dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.
Sono stati modificati anche l’art. 322 bis c.p. (relativo ai reati di peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee), l’art. 323 c.p. (con una sensibile restrizione
dell’area di punibilità) e l’art. 640 c.p. (truffa), con ampliamento della punibilità in caso di
attività illecite ai danni dell’Unione Europea.
Ha subito modifiche anche il d.lgs. 74/2000 laddove perché è stata prevista la
punibilità del tentativo ove le condotte siano compiute anche nel territorio di altro Stato
membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore
complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 6 comma 1 bis), per quel che riguarda
i reati di cui all’art. 2 dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture relative ad
operazioni inesistenti -, art 3 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici -e art. 4 –
dichiarazione infedele.
Per quel che riguarda l’implementazione del catalogo dei reati previsti dal d.lgs.
231/2001 sono stati aggiunti numerosi reati: la frode nelle pubbliche forniture di cui all’art.
356 c.p., la frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale di cui all’art. 2 della L. 898/86, il reato di peculato di cui all’art.
314, di peculato mediante profitto dell’errore altrui di cui all’art. 316 c.p. e quello di abuso
d’ufficio ex art. 323 c.p., come detto, novellato.
Sono stati, altresì, inseriti ulteriori reati tributari: dichiarazione infedele, art. 4 d.lgs.
74, omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 e indebita compensazione ex art.
10 quater, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere.
È stato, altresì, introdotto nel catalogo i reati di contrabbando previsti dal Testo Unico
Doganale (D.P.R. 43 del 1973).
2.3 Gli elementi negativi della fattispecie
Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità
prevista dalla Legge a carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso:
I. da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati
della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello);
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l’Organo di Vigilanza). Negli Enti di
piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organo di
Vigilanza.
II. da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la
commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o
vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente,
prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.
2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato
Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una particolare forma di esonero dalla
responsabilità in oggetto qualora l’Ente dimostri:
a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di
curare il loro aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo
fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui
alla precedente lett. b).
Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano
rispondere alle seguenti esigenze:
1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie
idonee a impedire la commissione di tali reati;
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel Modello.
2.5 Le sanzioni
Le sanzioni previste dalla Legge a carico dell’Ente sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
d) la confisca.
Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui
diffusamente viene illustrato infra. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via
cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico
Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente
a norma della Legge;
2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Nel disporre le
misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna, in relazione alla
natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria
proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente
in via definitiva.
La sanzione pecuniaria
Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione
pecuniaria.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su
« quote».
L’entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di
responsabilità della società, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum
della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.
Le sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive consistono:
a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell'illecito;
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica
1
amministrazione , salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di
quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in
relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge, quando ricorre almeno
una delle seguenti condizioni:
a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato
commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in
quest’ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni
interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di
terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
concorrono tutte le seguenti condizioni (Condizioni ostative all’applicazione di una sanzione
interdittiva):
- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o
pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di
quest’ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a
spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché
mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti
dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.
1
Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
La confisca
La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del
profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in
ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la
confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di
valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.
2.6 I requisiti essenziali del Modello Organizzativo
Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e
gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per
essere valutati idonei a determinare l’esclusione della responsabilità dell’Ente ed ha
imposto all’Organo dirigente, ai fini indicati nell’art. 6 del Decreto, l’adozione e l’efficace
2
attuazione di tali modelli .
Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce
giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le
seguenti componenti essenziali:
A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato
contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
- l’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell’Ente con la
Pubblica Amministrazione e con i terzi;
- l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
B) costituzione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di
vigilanza sull’efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
2
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001:
“In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli … devono
rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazioni nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello”
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C) mappatura delle attività dell’Ente “sensibili”, ovvero delle attività nel cui ambito, per loro
natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi
e costante monitoraggio;
D) definizione dei “protocolli” finalizzati a garantire, nell’ambito delle attività dell’Ente “a
rischio”, i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all’interno di ciascun processo, per cui l’impulso decisionale,
l’esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti
a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara
attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee
gerarchiche;
- definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle
attività all’interno di ciascun processo;
- tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle
transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le
motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti
nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
- oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell’Ente basate su
scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori,
esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e
documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni
dell’Ente, ecc.);
E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa
indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni
ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa e, in particolare, tutti coloro che
intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell’Ente devono essere
dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa
responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi
intervenuti (La delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del
soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata
vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni
conferitegli; è necessaria l’esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio
delle attività dell’Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio
dell’Ente).
G) definizione di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza;
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
H) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello;
I) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e
delle procedure istituite.
3. Descrizione della realtà aziendale
3.1 Conte s.r.l.
Costituita nell’anno 2000, la Conte s.r.l. opera con continuità come impresa servizi
che si occupa di ricerca, progettazione, integrazione e produzione di hardware e software;
di ricerca, progettazione, integrazione, produzione, assemblaggio, commercio, installazione,
manutenzione di prodotti e servizi inerenti alla tecnologia dell’informazione e delle
telecomunicazioni; di progettazione ed installazione di reti locali e sistemi per la rilevazioni
delle presenze; di progettazione, fornitura ed installazione di ambienti operativi e direzionali
chiavi in mano, nonché impianti audio-visivi per conferenze; commercializzazione di ogni
prodotto da ufficio: mobili ed arredi, stampanti, plotter, registratori di cassa e sistemi
integrati, rilevatori presenze, fotocopiatrici, macchine per scrivere e da calcolo e qualsiasi
tipo di accessori per l’ufficio e le predette attrezzature.
Pioniera nel settore, ha acquisito una cospicua solidità nel mercato di riferimento ed
ottime credenziali tali da permettere di svolgere con professionalità il proprio operato,
rimanendo sempre sensibile alle variazioni del sistema legislativo e con l’obiettivo di
assicurare ai clienti e alle aziende partner un servizio che segue i più alti standard di qualità
ed efficienza.
3.2 Modello di governance
La Società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico.
L’ Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della Società.
3.3 Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della società è orientata a garantire, da un lato, la
separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo,
dall’altro, la massima efficienza possibile. A tale proposito, la Conte s.r.l. si è dotata di idonei
strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, ordini di servizio, etc.) improntati ai
principi generali di conoscibilità dei processi.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Conseguentemente, le procedure e le prassi attualmente in essere sono improntate
ai seguenti criteri: separazione di funzioni all’interno di ciascun processo, per cui l’impulso
decisionale, l’effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere
attribuiti a soggetti diversi; documentazione di ciascun passaggio al fine di poter procedere
in ogni momento all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le
motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e
verificato l'operazione stessa; adeguati livelli di formalizzazione ed informazione; la
costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.
La valutazione preliminare dell’assetto organizzativo della società è stata effettuata
attraverso l’intervista del soggetto e l’analisi della documentazione acquisita
(Organigramma, procedure organizzative, ordini di servizio).
Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza, i poteri di firma ed i limiti di spesa
assegnati ai titolari di deleghe e procure all’interno della società devono essere individuati e
fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura
nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni
oggetto di delega.
Le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una
posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei
mutamenti organizzativi.
Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del
delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.
4. Il Modello organizzativo adottato dalla Società
4.1 Adozione e approvazione del Modello
In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera dell’organo
amministrativo, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il
presente Modello).
L’organo amministrativo ha competenza esclusiva per l’adozione e la modificazione
del Modello idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto.
Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente
svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni, della sua organizzazione .
La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e,
successivamente, ad un’analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio
in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario,
il mercato di appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance
esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti
terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno
della Società per lo svolgimento delle operazioni.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:
a. all’individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività
svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali,
l’analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle
responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi
i reati presupposto indicati nel Decreto;
b. all’identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste
con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di
autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle
aree sensibili precedentemente individuate;
c. all’identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due
precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che
devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la
commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha
tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a
regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e
procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.
In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25- septies del
Decreto), la Società ha proceduto all’analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le
attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di
quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della
normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute
nei luoghi di lavoro.
4.2 Finalità del Modello e Codice Etico a confronto
Con l’adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente
alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché
rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di Corporate Governance già esistenti.
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema
strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati
contemplati dal Decreto.
Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di Corporate Governance già esistente
presso la Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata
alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.
Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:
- un’adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della
Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che
comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d’impresa improntata alla legalità: la Società condanna
ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle
disposizioni contenute nel presente Modello;
- la diffusione di una cultura del controllo;
- un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo alla
formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e
successivi, nonché alla gestione dell’informazione interna ed esterna;
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali
situazioni di rischio di commissione dei Reati.
La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera dell’organo
amministrativo.
Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente
Modello.
Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico indica i
principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società e le eventuali
società da essa controllate nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri
obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.
Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con
esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e della
trasparenza aziendale.
Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello
e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.
Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello
(Allegato 1).
Le finalità del Modello sono, dunque, quelle di prevenire e ragionevolmente limitare i
possibili rischi connessi all’attività dell’Ente con particolare riguardo alla eliminazione o
significativa riduzione di eventuali condotte illegali e di determinare, in tutti coloro che
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
operano in nome e per conto della società nelle aree delle attività individuate come a rischio,
la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel
Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei propri, ma anche nei
confronti della società.
Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato
e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di
commissione dei reati anche mediante l’individuazione di “attività sensibili” e, ove
necessario, la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.
Pertanto, il Modello predisposto dall’Ente si fonda su un sistema strutturato di
procedure organizzative operative e di attività di controllo che quindi, nella sostanza:
1. sono basate sull’individuazione delle aree e dei processi dell’Ente che
presentano macro- criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato nell’attività
dell’Ente, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del
Decreto cd. Risk Assessment;
2. costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l’adozione
e l’attuazione delle procedure decisionali all’interno dell’Ente in relazione ai rischi/reati da
prevenire tramite:
 il sistema normativo dei Protocolli, in cui confluisce anche il Codice Etico, che a
sua volta fissa linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l’efficiente
attuazione di procedure operative formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità
per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal
Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o la verifica di ogni operazione in
dette aree;
 un sistema di deleghe e di poteri operante all’interno dell’Ente chiaro e
trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi
di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di
separazione delle funzioni;
 la definizione di strutture organizzative coerenti con l’obiettivo di ispirare e
controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica
attribuzione dei compiti, applicando una reale segregazione delle funzioni, assicurando che
gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle
attività potenzialmente a rischio reato;
4. attribuiscono all’Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza
sull’efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli
obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.
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4.3 Destinatari del Modello
Il presente Modello si applica:
a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione,
direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
b) ai dipendenti della Società, ancorché “distaccati” in altre società correlate per lo
svolgimento dell’attività;
c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro
parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo,
interinali, ecc.);
d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto
della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
e) a coloro che agiscono nell’interesse o anche nell’interesse della Società in quanto
legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad
esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un
progetto di business, istituti finanziari, etc.).
Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l’Organismo di Vigilanza, sentiti l’Organo
Amministrativo e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono,
determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è
opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello.
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza determina altresì, sentiti l’Organo Amministrativo e
il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di
comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il
rispetto delle disposizioni in esso contenute, fatto salvo quanto espressamente prescritto
nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella sezione specifica della Parte
Speciale del presente Modello.
Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni
alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo capitolo 6.
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le
disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.
4.4 Modifiche e aggiornamenti
Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera
dell’organo amministrativo, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne
abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell’organizzazione o
nell’attività della Società.
L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta
all’organo amministrativo eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o
aggiornare il Modello.
L’Organo Amministrativo, ricevute le segnalazioni, adotta le deliberazioni di sua
competenza.
Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello
avvengono a opera delle Funzioni interessate, con approvazione da parte dell’Organo
amministrativo. L’Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell’aggiornamento e
dell’implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle
proposte di modifica.
5. L’Organismo di Vigilanza
Nel caso di verificarsi di ipotesi di reati previsti, il Decreto pone come condizione per
la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un
organismo dell’Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
5.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organismo potrà avere
alternativamente:
- composizione monocratica;
- composizione collegiale;
sarà, quindi, formato da uno a più componenti scelti all’interno della propria struttura
o anche da soggetti esterni, dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore
esecuzione dell’incarico.
E’ competenza dell’organo amministrativo la nomina dell’ODV e, nel caso di
composizione collegiale, del suo Presidente. Ove quest’ultimo non sia designato, la nomina
è fatta dall’ODV medesimo in sede di insediamento.
La composizione e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza devono essere divulgate
formalmente a tutta la Società.
I principali requisiti soggettivi che l’Organismo di Vigilanza deve possedere sono:
 autonomia e indipendenza;
 onorabilità e professionalità;
 continuità d'azione.
92
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
5.2 Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:
- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere
all’interno dell’Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente
idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti
che ne modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti
ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.
Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al
fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine,
all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte
degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni
che possono esporre l’Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere
esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte
all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure
e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi
etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla
responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di
ogni processo aziendale (cd. “controllo di linea”), da cui l’importanza di un processo
formativo del personale;
- verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al
Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici
posti in essere, soprattutto nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti
in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli
organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno
scambio di informazioni, al fine di tenere aggiornate le aree sensibili/a rischio reato e in
modo da:
 tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 verificare i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione di clausole
standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
 garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace
siano intraprese tempestivamente;
 raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto
del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere
trasmesse.
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione
aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Azienda al rischio
conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Partner;
deve, inoltre:
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre
la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Personale;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo
interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale in merito
all’attuazione delle politiche aziendali per l’attuazione del Modello.
La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di
recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche,
necessariamente, rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e
della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge
richiede.
Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:
 qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia
carente, è compito dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per
correggere questa “patologica” condizione.
Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di
comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle
ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli
addetti ai controlli all’interno delle singole funzioni.
 qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la
necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si
riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Decreto, sarà proprio l’Organismo in esame a doversi attivare per garantire l’aggiornamento,
tempi e forme di tale adeguamento.
A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle
persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni
rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate
tutte le informazioni come di seguito specificato.
5.3 Revoca dell’OdV – Cause di sospensione - Temporaneo impedimento –
Responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza.
Revoca OdV.
L’eventuale revoca dell’OdV (ovvero di uno dei suoi componenti, se collegiale), potrà
avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione,
sentito il parere delCollegio Sindacale, ove per “giusta causa” si intende una grave negligenza
nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali, a titolo non esaustivo:
- l’omessa redazione delle relazioni informative sull’attività svolta al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- l’omessa redazione del Piano di Vigilanza dell’OdV;
- l’omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario l’OdV, in merito alla
commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o
presunta violazione del Codice di Condotta, del Modello o delle procedure stabilite in
attuazione dello stesso;
- la mancata convocazione e tenuta di riunioni dell’OdV nel corso di un semestre;
- l’omessa verifica dell’adeguatezza dei programmi di formazione, delle modalità di
attuazione e dei risultati;
- l’omessa segnalazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale degli
eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell’assetto
interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che
richiedono un aggiornamento del Modello;
- la mancata effettuazione delle attività di verifica, di routine/ad hoc, sulle attività
sensibili di cui al Piano delle Verifiche dell’OdV.
Cause di sospensione OdV.
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di
Vigilanza quelle di seguito riportate:
- l’accertamento, dopo la nomina, che il rappresentante dell’Organismo di Vigilanza (o
un suo componente se collegiale) abbia rivestito la qualifica di titolare o di componente
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con
provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 63 del Decreto),
le sanzioni previste dall’art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la carica;
- la circostanza che il titolare dell’Organismo (o un suo componente, se collegiale) sia
destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione a uno dei reati presupposto
previsti dal Decreto o, comunque, per un reato la cui commissione sia sanzionata con
l’interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese
o in relazione a uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.
Il titolare dell’Organismo di Vigilanza (o i suoi componenti, se collegiale) deve
comunicare all’Organo Amministrativo, sotto la su piena responsabilità, il sopravvenire di
una delle cause di sospensione di cui sopra.
L’Organo Amministrativo, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a
conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione sopra citate, valuta la posizione
del titolare (o del singolo componente) dell’Organismo di Vigilanza e, se lo ritiene
opportuno, provvede a dichiararne la sospensione.
In tali casi, l’Organo Amministrativo provvede immediatamente alla nomina di altro
titolare ad interim, che rivesta l’incarico (ovvero integri temporaneamente l’Organismo di
Vigilanza se collegiale) per il periodo di sospensione.
La decisione sulla eventuale revoca del soggetto sospeso deve essere oggetto di
deliberazione dell’Organo Amministrativo. La mancata disposizione della revoca comporta la
reintegra nel pienodelle funzioni.
Temporaneo impedimento dell’OdV
Nell’ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, al titolare o al
componente dell’Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la
necessaria autonomiae indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza
del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi,
la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell’organismo
stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto
impedimento perduri o sia rimosso.
A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o
l’infortunio che si protraggano per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni
dell’Organismo di Vigilanza.
Nel caso di temporaneo impedimento, l’Organo Amministrativo provvede come nel
caso di sospensione.
Resta salva la facoltà per l’Organo Amministrativo, quando l’impedimento si protragga
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte,
di addivenirealla revoca del titolare o dei componenti per i quali si siano verificate le predette
cause di impedimento.
Responsabilità attribuite all’OdV
I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono prevalentemente quelli di:
- vigilare sull’effettività del Modello, in termini di rispetto delle modalità e delle
procedure previste dallo stesso e rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali che
dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i
responsabili delle varie funzioni nonché chiunque venga a conoscenza di una condotta
rilevante ai fini dell’applicazione del Modello;
- verificare l’efficacia ed adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione e
all’impedimento della commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed adeguatezza
del Modello;
- curare l’aggiornamento del Modello, formulando delle proposte all’organo dirigente
per gli eventuali adeguamenti dello stesso da realizzare mediante le modifiche e integrazioni
rese necessarie, ad esempio, da significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
valutazione di eventuali conflitti di interesse; rilevanti modificazioni dell’assetto interno della
società, delle attività d’impresa o delle relative modalità di svolgimento e/o da modifiche
normative.
Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l’OdV:
- ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le
strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- nello svolgimento delle sue attività non può essere sindacato da alcun altro
organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Vertice aziendale vigila
sull’adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del
funzionamento e dell’efficacia del Modello.
Inoltre, l’Organismo di Vigilanza riceve una dotazione di risorse finanziarie, tale da
assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli.
5.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo
di comunicare:
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
- all’inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere
ai compiti assegnategli;
- con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull’attività sv olta nell'anno in corso;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività (per
esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in
materia di responsabilità amministrativa degli ent i, significative modificazioni dell'assetto
organizzativo della società ecc.) .
L’Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare, anche con diversa
periodicità, al Collegio Sindacale, all’organo amministrativo in merito alle proprie attività.
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:
1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei
processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale
fattispecie sarà necessario che l’Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi
un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento,
nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l’implementazione;
2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e
con le procedure aziendali, al fine di:
- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture
preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle
carenze.
Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall’Organismo di
Vigilanza all’organo amministrativo nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il
supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamento
e nell’individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Collegio
Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell’Azienda e/o l’organo amministrativo.
Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli
organismi di volta in volta coinvolti.
5.5 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da
parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero
ingenerare responsabilità di Conte s.r.l. ai sensi del Decreto.
Prescrizioni di carattere generale
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Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni
relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati
dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di
comportamento di cui al Modello;
 ciascun destinatario del Modello deve segnalare la violazione (o presunta violazione)
del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza
(con disposizione dell’Organismo di Vigilanza sono istituiti “canali informativi dedicati” per
facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche,
email o mail boxes);
 i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività
svolta nei confronti di Conte s.r.l., effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di
Vigilanza mediante “canali informativi dedicati” da definire contrattualmente;
 l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere;
gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra
previsto in ordine al sistema disciplinare.
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell’identità
del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Conte s.r.l. o delle
persone accusate erroneamente o in mala fede.
Prescrizioni specifiche obbligatorie
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte,
devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie relative:
 ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
 alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero
dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza,
oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le
procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da
terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
 devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati
previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in
linea con le linee di condotta adottate da Conte s.r.l.;
 l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato
verso l’Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali
provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando
eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e
motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
 le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in
forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.
L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità
del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone
accusate erroneamente e/o in mala fede.
Prestazione di servizi da o verso altri enti
Qualora la Società riceva, da parte di altre società o enti, servizi che possono
interessare le attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve
essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza della
Società.
Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:
- l’obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore di Conte s.r.l. di
attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni
comunicate alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l’obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore di Conte s.r.l. di
rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto
dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora la società/ente
che presta il servizio in favore di Conte s.r.l. non sia dotata di un proprio Modello di
organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell’ambito di attività
sensibili non contemplate dal proprio modello, la società/ente che presta il servizio si
impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei
Reati;
- il potere dell’Organismo di Vigilanza di Conte s.r.l. di richiedere informazioni
all’Organismo di Vigilanza della società/ente che presta il servizio, ovvero, in assenza di un
Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società/ente competenti ad erogare
il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
5.6 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.
I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti
esterni all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso.
Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso
al database.
5.7 Statuto dell’Organismo di Vigilanza
Segue Allegato 2.
6. Il sistema disciplinare
6.1 Principi generali
Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della Legge, il Modello
può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.
Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo
adeguate sanzioni di carattere disciplinare.
La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste
dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa,
costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c..
Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le
relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica
del Manuale di Conte s.r.l. approvato con delibera dell’organo amministrativo.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale
procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti
per i destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale
conseguenza del comportamento commesso.
6.2 Il sistema disciplinare
Segue Allegato 3.
7. Formazione e diffusione del Modello
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a
tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali
e futuri.
Il Modello è comunicato a cura del Responsabile del Personale o di altro soggetto
delegato dall’organo amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei
ad attestare l’avvenuta ricezione del Modello da parte dei soggetti interni ed esterni alla
Società.
L’OdV determina, sentiti il Responsabile del Personale o altro soggetto delegato
dall’organo amministrativo e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si
riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società
destinatari del Modello.
La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire
l’effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i
dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.
La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado
di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.
Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di
sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita
dal Responsabile del Personale o da altro soggetto delegato dall’organo amministrativo, in
stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.
7.1 Formazione dei dipendenti
Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di Conte s.r.l. garantire una
corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti
dei Dipendenti di sede che dei c.d. “esterni”. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali
che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in Azienda
sia che si tratti di quelle da inserire.
Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di
approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime
nelle “attività sensibili”.
La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dal
Responsabile del Personale o da altro soggetto delegato dall’organo amministrativo in
stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito
indicati:
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente: seminario iniziale;
seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito internet dedicato all’argomento;
occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo
assunti a cura del Responsabile del Personale o di altro soggetto delegato dall’organo
amministrativo;
- altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i
neo assunti; accesso a internet; e-mail di aggiornamento a cura del Responsabile del
Personale o da persona delegata dall’organo amministrativo.
- In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l’OdV ha il
compito di promuovere e monitorare l’implementazione, da parte dell’Ente, delle iniziative
volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei
Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all’interno dell’Ente.
In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico,
che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative
(ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione.
I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati
in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la
previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di
approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché
per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.
L’Ente promuove, inoltre, la formazione e l’addestramento dei Destinatari del Modello, nei
limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un’adeguata
consapevolezza circal’importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia
delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali fini, è definito,
documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte dell’Ente, un programma
di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello.
In particolare, si prevede che la formazione e l’addestramento sono differenziati in base al
posto dilavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione
dell’assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni.
7.2 Collaboratori esterni e partner
Su decisione dell’Organo Amministrativo e con parere dell’Organismo di Vigilanza
potranno essere istituiti nell’ambito dell’Azienda appositi sistemi di valutazione per la
selezione di rappresentanti, consulenti e simili (“Collaboratori esterni”), nonché di partner
con cui l’Azienda intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a
cooperare con l’Azienda nell’espletamento delle attività a rischio (“Partner”).
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a Conte s.r.l. (ad esempio, consulenti
e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente
Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al
riguardo.
7.3 Identificazione delle aree di rischio e sistema di controllo
Il management della società, costituito dai Responsabili delle aree sopra richiamati,
nonché alcuniloro Collaboratori, sono stati coinvolti, nell’analisi della struttura organizzativa,
dalla cui elaborazione sono state identificate le macroaree a rischio, nell’ambito delle quali
è possibile ipotizzare l’eventuale commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.
L’analisi delle situazioni di rischio esistenti, sono state condotte considerando l’assetto
organizzativo e procedurale della Conte s.r.l., alla data di redazione del Modello.
Tanto premesso sono state analizzate nel dettaglio le macroaree ed i processi a rischio,
in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della
responsabilità dell’Ente.
Individuate le aree a rischio reato e, all’interno delle stesse, le attività e le funzioni
dell’Ente maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione
dei reati presupposto della responsabilità dell’Ente, unitamente, per le aree oggetto di
analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi
delle modalitàdi realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori
di rischio (cd. Risk Assessment).
In particolare, l’attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-
processi sensibilisi è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di c.d. Process
Assessment, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della società,
condotta mediante l’esame della documentazione consegnata (organigramma, sistema di
deleghe, policy e procedure vigenti) e delleinterviste espletate ai Responsabili delle funzioni
dell’Ente (c.d. “soggetti apicali”) identificati tramite l’analisi dell’assetto organizzativo. Ogni
soggetto è stato sottoposto ad intervista volta ad evidenziare, facendo specifico riferimento
alla posizione assegnata ed alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze
organizzative che il soggetto percepisca nell’ambito della propria attività, sia le relazioni che
intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con la DirezioneGenerale.
La fase successiva è quella di c.d. Risk Assessment, ossia di verifica e abbinamento di
ciascuna macrocategoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi)
allo specifico processo gestito dalla singola Area della società.
Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo Compliance program idoneo
all’ottenimento del beneficio giudiziale dell’esimente da responsabilità dell’Ente, sono stati
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
presi in considerazionei soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle
specifiche fattispeciesostanziante in un reato tipico ex D.lgs. 231/01; alcuni comportamenti
prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei ex se alla consumazione (o al
tentativo) del reato tipico sono staticomunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di
specifico rischio-reato.
I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle
specifiche Aree della società e, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo
processo individuato.
Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione
dell’identificazione delle aree a rischio.
In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell’ambito del
Modello stesso,i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal
Legislatore, alla datadi effettuazione dell’identificazione delle aree a rischio.
Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:
da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività della società in cui il rischio di
commissione di un qualsiasi reato richiamato dal Provvedimento possa essere astrattamente
ritenuto esistente, sebbene la sua consumazione nella realtà dell’Ente sembri difficilmente
ipotizzabile;
dall’altro, la società è convinta dell’opportunità di esprimere principi comportamentali volti
a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio
ambito d’imprenditoria, dando prova in tal guisa della riprovazione nei confronti di
qualsivoglia possibile reo.
L’enunciazione di regole di condotta e il rinvio all’osservanza del Codice Etico che,
giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a
diffondere l’etica d’impresa di cui la Conte s.r.l. è portatrice, anche alla luce delle
considerazioni precedentemente svolte.
Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle
Aree dellasocietà e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna macro
area sensibile, è stata verificata l’esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ex D.lgs.
231/2001, di eventualisistemi di Risk control interno già vigenti all’interno della, sebbene
preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. Gap Analysis).
Gli output risultanti dalle attività di identificazione delle aree a rischio sono
opportunamente documentati e costituiscono parte integrante del Modello.
8. Rappresentanza dell’ente
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Conte s.r.l.
Modello di organizzazione, gestione e controllo Parte Generale
A mente dell’art. 39 d.lgs. n. 231/2001, l’ente partecipa al procedimento penale con il
proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito
amministrativo.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale versi in detta situazione di
incompatibilità, la rappresentanza dell’ente – al fine del conferimento della nomina fiduciaria
e della procura speciale ai sensi del secondo comma dell’appena citato art. 39 d.lgs. n.
231/2001 – sarà assunta da un procuratore speciale, nominato ad hoc dall’assemblea dei
soci.
9. Segnalazioni di condotte illecite.
A mente dell’art. 6, co. 2- bis d.lgs. n. 231/2001, il modello prevede quale canale che
consenta ai soggetti indicati nell’art. 5, co. 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 231/2001, di presentare, a
tutela dell'integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi
del medesimo d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di
violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte, la comunicazione in busta chiusa, con
l’apposizione sulla medesima busta della dizione “comunicazione ai sensi dell’art. 6, co. 2-
bis d.lgs. n. 231/2001” indirizzata all’Organismo di Vigilanza.
In alternativa a tale forma di comunicazione, la segnalazione potrà essere inviata
all’indirizzo email creato ad hoc dell’Organismo di Vigilanza.
E’ fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; a ciò, si
aggiunga che il sistema disciplinare contempla specifiche sanzioni nei confronti di chi viola
le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni
che si rivelano infondate.
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Il presente documento, in ogni sua parte, è stato redatto e verificato da consulenti legali
incaricati dall’Organo Amministrativo di Conte s.r.l.
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